

Traduzione asseverata (o giurata)
La traduzione asseverata è una traduzione ufficiale di un documento, approvata dall’autorità competente in materia. Essa è obbligatoria quando risulta necessario garantire la corrispondenza fra il testo originale e la sua traduzione. In Italia, il traduttore deve recarsi personalmente in Tribunale per la conformità della traduzione al testo originale davanti ad un pubblico ufficiale.
L’asseverazione si effettua apponendo firma e timbro sulla propria traduzione giurata utilizzando uno specifico verbale di asseverazione, in questo modo il traduttore si assume la responsabilità civile e penale della propria prestazione. La traduzione giurata mantiene dunque lo stesso valore legale del documento originale.
Esempi tipici in cui è richiesta:
traduzione di documenti anagrafici (documenti di identità, certificato di nascita, di morte, di stato civile);
riconoscimento del titolo di studio (per l’ottenimento del quale la traduzione giurata del titolo costituisce il primo passo);
certificati (carichi pendenti, casellario giudiziale);
atti giuridici e notarili (deleghe notarili, dichiarazioni ufficiali, autocertificazioni, atti societari, procure);
iscrizione all’albo professionale all’estero (per la quale è necessario asseverare i documenti attestanti un’abilitazione ad operare in un determinato settore professionale);
documentazione medica (la cui traduzione può essere richiesta per interventi chirurgici al di fuori dei confini nazionali).
Legalizzazione
Salvo rare eccezioni, le traduzioni che devono essere valide al di fuori dei confini italiani richiedono, oltre che l'asseverazione, anche la successiva legalizzazione (apposta dalla Procura della Repubblica sul retro del verbale di asseverazione), che può essere: ordinaria oppure in forma di Apostille dell’Aja per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1961 (tra cui l’Italia - la lista completa dei paesi che hanno aderito a tale Convenzione è consultabile alla pagina web della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato).
